Certificato sanitario e libera vendita. Il compratore li chiede all’improvviso, i tempi non si accorciano.
Arriva una mail: «per lo sdoganamento ci serve il health certificate e il free sale certificate». La merce è pronta, il camion è prenotato, e i due documenti hanno tempi che non dipendono da quanto vi serve in fretta.
Sono due documenti diversi, rilasciati da due enti diversi. Il certificato sanitario per l’esportazione lo firma l’Azienda sanitaria locale (veterinario ufficiale o referente SIAN), sui modelli del Ministero della Salute. L’attestato di libera vendita lo rilascia la Camera di commercio, e attesta una cosa diversa: che il prodotto circola già liberamente nell’Unione europea.
I tempi sono dichiarati e non si comprimono. La Camera di commercio di Lecce indica tre giorni lavorativi per l’attestato di libera vendita e due per il certificato di origine. Sul lato sanitario il vincolo è ancora più netto: nessun certificato può essere emesso se la data di partenza della merce precede la data di certificazione.
Il problema sta nel saperlo prima. Ottenere questi documenti è una pratica ordinaria. Scoprire che servono la settimana del carico, invece, sposta la data di spedizione, e a volte la trattativa.
Questo pezzo fa parte della guida all’export operativo per il piccolo produttore alimentare e approfondisce uno dei documenti che accompagnano la spedizione oltre la base doganale: le certificazioni che il paese di destinazione richiede per far entrare la merce.
Il modello, da scaricare
Il modulo ufficiale della richiesta lo pubblica la vostra ASL, e va compilato sul loro: un foglio nostro mandato al posto del loro non viene accettato. Questo serve prima, a raccogliere in una volta i dati e gli allegati che quel modulo chiederà, perché una richiesta incompleta non viene respinta: torna indietro, e i giorni di preavviso intanto si consumano.
| File | Cosa contiene | Link |
|---|---|---|
| Foglio di preparazioneWord, da compilare | I dati del richiedente, dello stabilimento e della merce, le date, e l’elenco degli allegati che più di una ASL chiede. |
|
| Foglio di preparazionePDF, da stampare | Per compilarlo a penna la prima volta, o per farlo girare in azienda senza rischiare modifiche. |
I file sono liberi. Non c’è un modulo davanti, non chiediamo un indirizzo e non ci arriva nessuna notifica quando qualcuno li scarica. Le tre cose da trovare sul sito della vostra ASL stanno nel punto zero del foglio, ed è da lì che conviene partire.
Due documenti diversi, due enti diversi
La confusione fra i due nasce dalla traduzione. In inglese il compratore scrive health certificate e free sale certificate nella stessa riga, e sembrano due varianti della stessa cosa. In Italia seguono due strade separate, con due enti, due procedure e due tempi.
| Documento | Cosa attesta | Chi lo rilascia |
|---|---|---|
| Certificato sanitario per l’esportazionehealth certificate | Che il prodotto risponde ai requisiti igienico-sanitari richiesti dal paese di destinazione, sui modelli predisposti dal Ministero della Salute. |
La ASL competente per territorio: veterinario ufficiale o referente SIAN. Serve merce ispezionabile. |
| Attestato di libera venditafree sale certificate | Che la merce esportata da una ditta italiana ha libera circolazione nei paesi dell’Unione europea, cioè che il prodotto è già commercializzato qui. |
La Camera di commercio dove l’impresa ha sede legale o unità locale, su richiesta e con documentazione a supporto. |
| Certificato di originecertificate of origin | La provenienza della merce ai fini non preferenziali. Da non confondere con la prova di origine preferenziale, che è l’EUR.1. |
La Camera di commercio. L’EUR.1, invece, lo vista la dogana su richiesta dell’esportatore. |
Il certificato sanitario: chi lo firma, e da dove nasce il modello
Il Ministero della Salute lo scrive senza margini di interpretazione: le certificazioni «possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale o dal referente SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio», che procede nel rispetto del Decreto del Ministero della sanità 19 giugno 2000 n. 303. Di conseguenza, sempre secondo il Ministero, «le aziende interessate all’attivazione delle procedure di export devono rivolgersi primariamente alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio».
I modelli non sono uno solo. Sono pubblicati sul portale del Ministero e suddivisi per tipologia di prodotto e per paese di destinazione: quelli nati da un accordo bilaterale fra Italia e paese terzo si consultano direttamente, quelli concordati a livello europeo stanno nel sistema TRACES.
Il caso che genera più ritardi è il terzo, ed è anche il più frequente per i mercati nuovi: quando per quella combinazione di prodotto e paese non esiste nessun modello concordato. Il Ministero indica allora una strada precisa: l’azienda acquisisce dai propri interlocutori commerciali le informazioni sui requisiti sanitari richiesti dalle autorità del paese terzo, e le sottopone alla verifica della ASL, che emette la certificazione usando un modello generico «che nella parte II è modificabile secondo le necessità del caso».
Quella modifica non è un campo da compilare. È un testo da concordare, e ogni giro fra compratore, azienda e ASL è tempo che si somma.
L’attestato di libera vendita: cosa attesta davvero
La Camera di commercio di Torino lo definisce così: è un documento «richiesto da alcuni Paesi extra-UE» che «attesta che la merce esportata da una ditta italiana ha libera circolazione nei paesi dell’Unione Europea». Serve al compratore per convincere la propria autorità che il prodotto non è sperimentale o riservato all’export.
Da questo discendono due conseguenze pratiche che sorprendono chi lo chiede la prima volta.
- Bisogna dimostrare di vendere già. La Camera chiede copia di fatture di vendita in Italia o nell’Unione europea degli ultimi tre mesi per i prodotti da certificare, oltre all’elenco dei clienti comunitari. Un prodotto creato apposta per quel mercato estero, e mai venduto qui, mette l’azienda in una posizione scomoda.
- Non sostituisce le certificazioni sanitarie. Sempre la stessa fonte precisa che l’attestato «non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute» per le categorie di competenza medico-sanitaria o fitosanitaria: per quelle, la Camera si limita ad apporre un visto sulla dichiarazione dell’impresa. Quale delle due strade riguardi il vostro prodotto va confermato con la vostra Camera di commercio prima di promettere una data al compratore.
I tempi, e la data che non si può spostare
Sul lato camerale i tempi sono pubblicati. La Camera di commercio di Lecce dichiara il rilascio dell’attestato di libera vendita «entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione», con 3 € di diritti di segreteria, e quello del certificato di origine «entro due giorni lavorativi», a 10 € con copia. Sono tariffe e tempi di quella Camera: la vostra può avere numeri diversi, e conviene leggerli sul suo sito invece di darli per scontati.
Sul lato sanitario non esiste un tempo unico nazionale, perché la pratica passa dalla ASL competente e richiede una merce ispezionabile presso uno stabilimento nel territorio di quella azienda sanitaria. Esiste però un vincolo che vale sempre, ed è il più duro di tutti. L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana lo scrive nella propria procedura: «Nessun certificato secondo lo standard Ministeriale potrà essere emesso se la data di partenza della merce è antecedente alla data di certificazione».
Quanto anticipo serve, a chi si manda la domanda, cosa si allega e quanto costa chiederla tardi (il decreto prevede una maggiorazione del 30 per cento sotto le ventiquattro ore) stanno in come si richiede il certificato sanitario.
Letta di sfuggita sembra una formalità burocratica. Letta bene, è la ragione per cui questa pagina esiste: il certificato non si recupera dopo. Se la merce è partita, quel documento per quella partita non arriva più, e le opzioni che restano sono tutte costose.
Sul costo, la stessa ULSS dichiara il criterio invece di una cifra fissa: il servizio prevede il «pagamento della tariffa su base oraria calcolata ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 32/2021», con fatturazione mensile. Anche qui, la vostra ASL può applicare importi diversi.
La domanda da fare il primo giorno
Tutto quello che sta sopra si riduce a una regola operativa sola: l’elenco dei documenti richiesti dal paese di destinazione si chiede all’inizio della trattativa, quando ancora non c’è una data di spedizione da rispettare. È una delle domande che conviene mettere nella prima risposta a un compratore, insieme al paese e alla destinazione finale.
Subject: [product] - import documents required on your side Dear [name], Before we quote and plan production, could you confirm which documents your customs authority requires for this product in [country]? In particular: 1. Do you need a health certificate issued by the Italian health authority? If yes, please send the exact model or wording your authority accepts. 2. Do you need a free sale certificate? 3. Any product certification (origin, organic, halal, kosher, laboratory analysis) required at import? 4. Who is the importer of record, and which entity places the product on the market in [country]? Some of these documents have fixed issuing times on our side and cannot be obtained retroactively, so we prefer to start early. Kind regards, [name] - [company]
L’ultima frase serve più delle prime quattro domande. Dice al compratore, senza drammatizzare, che una richiesta dell’ultimo minuto sposta la spedizione, e nella pratica riduce parecchio la probabilità che quella richiesta arrivi tardi. La stessa logica di anticipo vale per i campioni, che possono richiedere gli stessi documenti pur essendo gratuiti.
Quando l’elenco smette di stare in testa a qualcuno
Con un paese e due prodotti l’elenco dei documenti si ricorda. Con cinque paesi, quattro referenze e certificazioni che scadono, il problema smette di essere conoscerlo e diventa ricordarselo nel momento giusto, cioè settimane prima del carico, mentre si sta facendo altro.
La cosa che si sistema subito, senza comprare niente: una tabella con una riga per combinazione di prodotto e paese, e quattro colonne (documenti richiesti, ente che li rilascia, tempo di rilascio dichiarato, ultima data utile per chiederli). Si compila una volta e si aggiorna quando cambia qualcosa.
Quando quelle righe diventano decine, la tabella va messa dove qualcuno la guarda al posto vostro: un avviso che arriva quando è il momento di chiedere un documento, non quando è il momento di averlo. Con il vincolo scritto in Etica: il sistema prepara e segnala, ma nessuna richiesta parte verso un ente o verso un compratore senza che una persona l’abbia letta e approvata.
Le cifre citate qui sono tariffe e tempi dichiarati da singoli enti, lette sui loro siti: tre giorni lavorativi e 3 € per l’attestato di libera vendita, due giorni lavorativi e 10 € per il certificato di origine con copia, alla Camera di commercio di Lecce. Non sono valori nazionali, e non vanno usati come tali: ogni Camera pubblica i propri.
Sul lato sanitario non pubblichiamo un tempo medio di rilascio, perché non esiste un dato nazionale affidabile: la pratica dipende dalla ASL, dal prodotto e dall’esistenza di un modello concordato per quel paese. Quello che si può affermare con la fonte in mano è il vincolo sulla data, che è scritto in una procedura pubblica ed è citato testualmente.
Questa pagina descrive procedure e rimanda alle autorità. Prima della prima spedizione verso un paese nuovo, la lista dei documenti va confermata con la ASL competente e con lo spedizioniere doganale, che sono gli unici a poterla chiudere per il vostro caso.
Domande e risposte
Chi rilascia il certificato sanitario per l’esportazione di alimenti?
L’Azienda sanitaria locale competente per territorio. Il Ministero della Salute scrive che le certificazioni «possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale o dal referente SIAN» della ASL, nel rispetto del D.M. 19 giugno 2000 n. 303.
I modelli sono pubblicati sul portale del Ministero, suddivisi per prodotto e per paese: quelli da accordo bilaterale si consultano direttamente, quelli concordati dall’Unione europea stanno in TRACES. Il primo interlocutore resta la ASL del proprio territorio.
Cos’è l’attestato di libera vendita e chi lo rilascia?
Lo rilascia la Camera di commercio dove l’impresa ha sede legale o unità locale, ed è richiesto da alcuni paesi extra UE. Attesta «che la merce esportata da una ditta italiana ha libera circolazione nei paesi dell’Unione Europea», quindi che il prodotto è già commercializzato qui: per questo servono fatture di vendita degli ultimi tre mesi in Italia o nell’Unione.
Non sostituisce le certificazioni del Ministero della Salute: per le categorie di competenza sanitaria la Camera appone solo un visto sulla dichiarazione dell’impresa.
Quanto tempo serve per ottenere questi documenti?
Sul lato camerale i tempi sono pubblicati: la Camera di commercio di Lecce indica tre giorni lavorativi per l’attestato di libera vendita e due per il certificato di origine. Ogni Camera pubblica i propri, quindi vanno letti sul sito della vostra.
Sul lato sanitario non esiste un tempo unico nazionale: dipende dalla ASL, dal prodotto e dall’esistenza di un modello concordato per quel paese. Serve inoltre che la merce sia ispezionabile presso uno stabilimento del territorio di quella azienda sanitaria.
Cosa succede se il certificato viene chiesto dopo che la merce è partita?
Non si recupera. L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana lo scrive nella propria procedura: «Nessun certificato secondo lo standard Ministeriale potrà essere emesso se la data di partenza della merce è antecedente alla data di certificazione».
La ragione si vede subito: il certificato attesta una verifica su merce ispezionabile, e una merce in viaggio non lo è più. Da qui la regola: la domanda sui documenti si fa il primo giorno della trattativa, non nella settimana del carico.
Come faccio a sapere quali documenti chiede il paese di destinazione?
Si chiede per iscritto al compratore, che ha il contatto con la dogana di arrivo, e si verifica poi con la ASL competente e con lo spedizioniere doganale.
Quando per quel prodotto e quel paese non esiste un modello concordato, il Ministero indica una strada: l’azienda raccoglie dai propri interlocutori commerciali i requisiti richiesti dalle autorità estere e li sottopone alla ASL, che emette la certificazione su un modello generico «che nella parte II è modificabile secondo le necessità del caso». Quel testo va concordato, e ogni giro aggiunge giorni.
Note sulle fonti
- Ministero della Salute, Certificazioni per esportazione. Da qui, citati testualmente: la firma riservata al veterinario ufficiale o al referente SIAN della ASL, il rinvio al D.M. 19 giugno 2000 n. 303, la suddivisione dei modelli per prodotto e paese, il ruolo di TRACES e il modello generico con la parte II modificabile.
- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, procedura per i certificati sanitari all’esportazione di alimenti di origine non animale: il vincolo sulla data di partenza, la merce ispezionabile e la tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021. È la procedura di una singola azienda sanitaria, portata come esempio documentato: la vostra ASL può avere modalità diverse.
- Camera di commercio di Torino, Attestato di libera vendita: definizione, documentazione richiesta (fatture degli ultimi tre mesi, elenco clienti comunitari) e limite rispetto alle certificazioni del Ministero della Salute.
- Camera di commercio di Lecce, costi e tempi di rilascio dei documenti per l’export. Tariffe e tempi di quella Camera, non valori nazionali.
- Nessun tempo medio nazionale di rilascio del certificato sanitario viene pubblicato qui, perché non abbiamo trovato una fonte affidabile che lo misuri. Quando la fonte non regge, il numero non viene pubblicato.
I documenti che servono fra tre settimane si chiedono oggi.
Due enti, due tempi, e un certificato che dopo la partenza della merce non si recupera più. Con Itria partiamo dall’esterno per costruire sistemi digitali su misura per gli esportatori. Che per voi si traduce in più richieste, meno perdite e meno lavoro manuale. Scriveteci una riga su cosa vi pesa. Il primo passo lo facciamo noi: quello che un compratore vede quando vi cerca, e cosa ci abbiamo trovato. Anche se poi non lavoreremo insieme.