Esportare vino. L’accisa è zero, la cartella no.
Il vino esce dall’Italia con una cartella che nessun altro alimento porta. Non perché costi di più: perché è sorvegliato.
In Italia l’accisa sul vino è zero, gli obblighi no. La tabella delle aliquote dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aggiornata al 19 marzo 2026, segna per il vino 0,00 euro. Il vino resta però un prodotto sottoposto ad accisa, e da lì nascono il deposito fiscale, il codice accisa e il documento che scorta la merce.
Il documento di accompagnamento non è un doppione della fattura. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 lo impone a ogni trasporto fra operatori, e all’esportazione lo stesso documento può valere come certificato di origine, annata, varietà e DOP o IGP quando il paese terzo lo pretende.
L’etichetta europea segue il vino anche fuori dall’Unione. L’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 elenca le indicazioni obbligatorie per i prodotti commercializzati nell’Unione «o destinati all’esportazione», e dall’8 dicembre 2023 comprendono dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti.
Questo pezzo fa parte della guida all’export operativo per il piccolo produttore alimentare e copre il vino ovunque, non un paese in particolare. Per la parte che il vino ha in comune con qualsiasi alimento, cioè la cartella della spedizione e le regole del mercato di arrivo, ci sono i documenti che accompagnano la spedizione e le pagine paese linkate qui sotto.
Cosa cambia rispetto a un alimento qualsiasi
Tre cose, e nessuna delle tre compare in una guida generica all’export alimentare. Il vino è un prodotto sottoposto ad accisa, quindi la sua circolazione è tracciata da un sistema suo. Ha un documento di accompagnamento obbligatorio che gli altri alimenti non hanno. E ha regole di etichettatura proprie, che l’Unione impone anche quando il vino esce dall’Unione.
Il resto è identico: fattura per l’estero, packing list, documento di trasporto, dichiarazione doganale, prova di origine preferenziale dove c’è un accordo. Chi arriva al vino dopo aver esportato olio o conserve ha già metà del lavoro fatto, e deve aggiungere lo strato fiscale.
L’accisa è zero, e proprio per questo confonde
La tabella delle aliquote nazionali pubblicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella versione aggiornata al 19 marzo 2026, riporta per il vino 0,00 euro, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 504 del 1995. Stessa cifra per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. Per confronto, nella stessa tabella l’alcole etilico sta a 1.035,52 euro per ettolitro anidro e i prodotti alcolici intermedi a 88,67 euro per ettolitro.
Aliquota zero non significa fuori dal sistema. Il vino resta un prodotto sottoposto ad accisa, e la conseguenza pratica è che la cantina, per l’amministrazione finanziaria, è un impianto fiscale. L’Agenzia lo scrive elencando quali impianti possono operare in regime di deposito fiscale nel settore alcolico: fra questi, testualmente, «le cantine e gli stabilimenti di produzione (vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)».
Il regime sospensivo, spiega la stessa fonte, si applica a fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento in cui l’imposta diventa esigibile. L’apertura di un deposito fiscale richiede un’autorizzazione, e per i prodotti diversi dai tabacchi anche una licenza: il procedimento si chiude con l’attribuzione di un codice accisa.
Chi imbottiglia e vende vino in Italia questo pezzo ce l’ha già, e spesso non lo collega all’export. È quel codice a far funzionare il documento elettronico che scorta la merce fino all’uscita dall’Unione.
L’aliquota è un dato di tariffa e si legge sulla tabella pubblica. Il regime, la licenza, le cauzioni, l’IVA e la non imponibilità no, e su quelli questa pagina si ferma: si portano a chi vi tiene la contabilità e all’ufficio delle dogane competente, prima della prima spedizione e non dopo.
Il documento di accompagnamento, e perché all’estero vale doppio
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce all’articolo 8 che ogni trasporto di prodotti vitivinicoli fra viticoltori, produttori, trasformatori, commercianti e rivenditori al minuto è scortato da un documento di accompagnamento, e che l’operatore deve poterlo esibire in qualsiasi momento del trasporto. Il documento vale per una sola partita.
Le esenzioni dell’articolo 9 sono strette e riguardano i movimenti interni: il trasporto dal vigneto alla cantina, o fra due locali della stessa impresa, purché senza cambio di proprietà, entro 70 chilometri su strada e dentro un solo Stato membro. Una spedizione verso un compratore non rientra in nessuna di queste.
La parte che quasi nessuno spiega sta all’articolo 12. Quando le autorità del paese terzo di destinazione chiedono la certificazione prevista dall’articolo 11, cioè l’attestazione di origine o provenienza, qualità e caratteristiche, annata, varietà di uve e DOP o IGP, quella certificazione può assumere la forma del documento amministrativo elettronico già usato per la circolazione.
Tradotto in pratica: il foglio che vi serve comunque per far viaggiare il vino può essere lo stesso che il paese di arrivo pretende come certificato. Lo speditore certifica l’esattezza delle informazioni e le scrive in una casella precisa del documento. Chi non lo sa fa due pratiche dove ne basta una, e scopre il doppione al terzo ordine.
L’etichetta europea non si ferma alla frontiera
È la differenza che sorprende di più chi arriva dal resto dell’alimentare. Per un alimento qualsiasi diretto fuori dall’Unione, l’etichetta segue di norma le regole del mercato di arrivo. Per il vino no, e l’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 lo dice nella prima riga:
«L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie»
Le indicazioni sono dieci, e due sono arrivate con la revisione in vigore dall’8 dicembre 2023: la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti, entrambe agganciate all’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011. Le altre otto sono la categoria del prodotto, la DOP o IGP dove c’è, il titolo alcolometrico effettivo, la provenienza, l’imbottigliatore, l’importatore per i vini importati, il tenore di zucchero per gli spumanti, e per i dealcolizzati sotto il 10% il termine minimo di conservazione.
Da questo segue una cosa operativa: l’etichetta del mercato di destinazione si costruisce sopra quella europea, non al posto suo. Come cambia paese per paese sta in l’etichetta export, mercato per mercato, e la regola di quella pagina vale identica qui: si verifica prima di stampare il lotto, perché l’unico errore davvero caro è quello scoperto dopo.
La tabella: quale documento, chi lo emette, quando
Sette righe. A sinistra il documento, al centro chi lo emette, a destra quando serve davvero. È la cartella del vino, e vale sia dentro l’Unione sia verso un paese terzo, con le differenze segnate riga per riga.
| Documento | Chi lo emette | Quando serve |
|---|---|---|
| Documento di accompagnamentoe-AD, e-DAS o MVV | Lo speditore, dal proprio deposito fiscale, attraverso il sistema telematico delle accise. |
Sempre, a ogni trasporto fra operatori. Una partita, un documento. Le esenzioni riguardano i movimenti interni entro 70 km. |
| Certificazione di origine e annataart. 11 del Reg. 2018/273 | Lo speditore, che ne certifica l’esattezza, dentro il documento di accompagnamento. |
Verso un paese terzo, quando l’autorità di quel paese la chiede. Non serve una pratica separata: può stare nel documento che già viaggia. |
| Fattura per l’esteroe packing list | Il produttore. |
Sempre fuori dall’Unione. Stessa descrizione della merce su entrambe, e sul documento di accompagnamento. |
| Dichiarazione doganale di esportazionee la prova d’uscita | Lo spedizioniere doganale, per conto dell’esportatore. |
Solo verso i paesi terzi. È da qui che nasce la prova che la merce ha lasciato l’Unione. |
| Prova di origine preferenzialeEUR.1 o dichiarazione in fattura | La dogana vista l’EUR.1; sotto soglia la dichiarazione la scrive l’esportatore in fattura. |
Verso i paesi legati all’Unione da un accordo, e fa risparmiare dazio al compratore. La differenza fra i documenti sta in EUR.1 o certificato di origine. |
| Approvazione dell’etichettadove esiste | L’importatore, non voi. Negli Stati Uniti è il COLA rilasciato dal TTB. |
Prima che la merce esca dalla custodia doganale. Voi fornite l’etichetta e i dati: senza, l’importatore non può presentare la domanda. |
| Certificazioni sanitariese quel paese le chiede | La ASL competente per territorio, sui modelli del Ministero della Salute. |
Dipende dal paese, e i tempi non si comprimono: si chiede all’inizio della trattativa. La procedura sta in come si chiede il certificato sanitario. |
Paese per paese, cosa si aggiunge al vino
La parte comune di ogni mercato sta già nella sua pagina, e non si ripete qui. Quello che segue è solo la riga che il vino aggiunge, e dove non è verificabile da fuori sta scritto che si chiede all’importatore invece di indovinarla.
| Mercato | La parte comune | La riga del vino |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Registrazione dello stabilimento presso la FDA, US Agent e Prior Notice, coperti da l’etichetta mercato per mercato. |
Sopra il 7% in volume l’importatore deve avere un COLA del TTB prima di togliere la merce dalla custodia doganale. Per lo sfuso non serve all’importazione: lo prende chi imbottiglia. |
| Cina | Stabilimento registrato e decreto 280 in vigore dal 1° giugno 2026: esportare alimenti in Cina. |
I requisiti cambiano per categoria di prodotto e si leggono sul portale con la propria categoria in mano. La certificazione dell’articolo 11 si chiede all’importatore. |
| Svizzera | Dazio sul peso, IVA ridotta sugli alimenti e le tre lingue: esportare alimentari in Svizzera. |
Paese terzo con accordo, quindi la prova di origine preferenziale vale soldi al compratore. Il documento di accompagnamento serve comunque. |
| Canada | Licenza dell’importatore, piano di controllo preventivo, etichetta bilingue: esportare alimenti in Canada. |
La vendita di alcolici passa dai monopoli provinciali, che sono compratori prima che autorità: quale provincia, si chiede il primo giorno. |
| Regno Unito | Accordo in vigore e numero REX sopra soglia: esportare alimentari nel Regno Unito. |
Dal 2021 il vino italiano entra come prodotto di paese terzo, e la certificazione la chiede l’importatore: va concordata con lui prima del carico. |
| Emirati e Brasile | Sono i due mercati in cui l’alcol ha regole di importazione e di vendita separate da quelle alimentari. La domanda al compratore è se ha la licenza per l’alcol, non solo per gli alimenti. |
La regola che tiene insieme le sei righe è una sola: l’approvazione dell’etichetta e la licenza di importare l’alcol sono quasi sempre adempimenti del compratore, non vostri. Diventano un vostro problema solo quando il compratore non le ha, e a quel punto la trattativa si ferma prima di cominciare. È la prima domanda da fare, come per qualsiasi compratore da qualificare.
Quando la cartella supera la persona che la regge
Con due spedizioni all’anno e una referenza, il documento di accompagnamento si compila e la memoria regge. Il punto di rottura è la combinazione: quattro etichette, tre annate, sei mercati, e ogni combinazione con la sua certificazione, la sua soglia di origine e la sua scadenza. A quel punto il problema smette di essere sapere cosa serve e diventa ricordarselo nel momento giusto.
È il momento in cui l’elenco va tolto dalla testa di qualcuno e messo dove un avviso arriva quando è il momento di chiedere un documento, non quando è il momento di averlo. Con un vincolo che vale più della tecnologia, ed è scritto in Etica: il sistema prepara e segnala, ma nessun documento parte senza che una persona lo abbia letto e approvato. Su una certificazione di annata e varietà quella firma è sostanza, perché è lo speditore a certificarne l’esattezza.
Il collo di bottiglia del vino sta quasi sempre dal lato del compratore. Se ci scrivete in quale paese vendete e cosa vi ha risposto l’importatore sull’approvazione dell’etichetta, vi diciamo se quella risposta regge e quali documenti vi chiederà dopo, così li preparate prima invece che sotto pressione.
Risponde una persona, la stessa che poi costruisce i sistemi, entro 24 ore, con una lettura della situazione e non con un preventivo. Si scrive da qui, e basta una riga.
Domande e risposte
Quali documenti servono per esportare vino?
La base è la stessa di qualsiasi alimento: fattura per l’estero, packing list, documento di trasporto, dichiarazione doganale, e la prova di origine preferenziale dove c’è un accordo.
Il vino aggiunge il documento di accompagnamento, obbligatorio a ogni trasporto fra operatori e valido per una sola partita. Verso un paese terzo può valere anche come certificazione di origine, annata, varietà e DOP o IGP. Poi, secondo il mercato, l’approvazione dell’etichetta, che è dell’importatore, e le certificazioni sanitarie.
Quanto si paga di accisa sul vino in Italia?
Zero. La tabella delle aliquote nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aggiornata al 19 marzo 2026, segna per il vino 0,00 euro, con riferimento all’allegato I del D.Lgs. 504/1995. Stessa aliquota per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
Aliquota zero non vuol dire fuori dal sistema. Il vino resta un prodotto sottoposto ad accisa, e da lì nascono il deposito fiscale, il codice accisa e il documento di accompagnamento. Nella stessa tabella l’alcole etilico sta a 1.035,52 euro per ettolitro anidro.
Serve il deposito fiscale per esportare vino?
Nel settore alcolico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ammette al regime di deposito fiscale, fra gli altri impianti, «le cantine e gli stabilimenti di produzione» di vino e bevande fermentate. L’apertura richiede un’autorizzazione e, fuori dai tabacchi, una licenza, e si chiude con un codice accisa.
Molte cantine che vendono già in Italia quella posizione ce l’hanno e non la collegano all’export: è quel codice a far funzionare il documento che scorta la merce. Regime, licenza e cauzioni vanno visti con il commercialista e con l’ufficio delle dogane.
L’etichetta del vino per l’export segue le regole europee o quelle del paese?
Entrambe, ed è la differenza che sorprende chi arriva dal resto dell’alimentare. L’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 elenca le indicazioni obbligatorie per i prodotti commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione: le regole europee seguono il vino anche fuori.
Sono dieci indicazioni, e due valgono dall’8 dicembre 2023: dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti. L’etichetta del mercato di arrivo si costruisce sopra questa base, non al posto suo.
Serve il certificato sanitario per esportare vino?
Dipende dal paese, non dal prodotto: l’elenco dei documenti all’importazione lo decide l’autorità di arrivo e si chiede per iscritto al compratore all’inizio. Dove serve, il certificato lo firma il veterinario ufficiale o il referente SIAN della ASL, e i tempi non si comprimono.
Per il vino la richiesta più frequente è un’altra: la certificazione di origine, annata e varietà dell’articolo 11 del Reg. 2018/273. Quella non passa dalla ASL e può stare dentro il documento di accompagnamento che già viaggia.
Note sulle fonti
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise, aggiornamento al 19 marzo 2026, pagina 7: vino 0,00 euro (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, allegato I), alcole etilico 1.035,52 euro per ettolitro anidro, prodotti alcolici intermedi 88,67 euro per ettolitro.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, regime sospensivo e deposito fiscale: cosa copre il regime sospensivo, l’autorizzazione e la licenza, il codice accisa, e l’elenco degli impianti alcolici ammessi, fra cui le cantine. La citazione fra virgolette è presa alla lettera da quella pagina.
- Regolamento delegato (UE) 2018/273, testo in Gazzetta ufficiale: articolo 8 per l’obbligo del documento di accompagnamento, articolo 9 per le esenzioni e i 70 chilometri, articolo 11 per la certificazione di origine, annata e varietà, articolo 12 per la forma che quella certificazione assume all’esportazione.
- Regolamento (UE) 1308/2013, testo consolidato all’8 dicembre 2023, articolo 119: le indicazioni obbligatorie e l’estensione ai prodotti destinati all’esportazione. La citazione fra virgolette è presa alla lettera dalla versione italiana.
- TTB, etichettatura dei vini importati negli Stati Uniti: il COLA in possesso dell’importatore sopra il 7% in volume, e l’eccezione dello sfuso. È una fonte che legge un solo mercato e vale per quello.
- Questa pagina non pubblica un elenco di documenti valido per tutti i paesi, perché non esiste: la lista definitiva la decide l’autorità del mercato di arrivo. Dove la riga di un paese non è verificabile da fuori, la tabella lo dice e rimanda alla domanda da fare all’importatore.
- Materia fiscale. L’aliquota è un dato di tariffa e viene riportato dalla fonte. Regime, licenza, cauzioni, IVA e non imponibilità non sono trattati: vanno portati al proprio commercialista e all’ufficio delle dogane competente.
Sul vino la domanda giusta è all’importatore, ed è una sola.
Chi approva l’etichetta nel suo paese, e con quale documento. Se non lo sa lui, non lo sapete voi. Con Itria partiamo dall’esterno per costruire sistemi digitali su misura per gli esportatori. Che per voi si traduce in più richieste, meno perdite e meno lavoro manuale. Scriveteci una riga su cosa vi pesa. Il primo passo lo facciamo noi: quello che un compratore vede quando vi cerca, e cosa ci abbiamo trovato. Anche se poi non lavoreremo insieme.