A chi si applica l’AI Act. Il vostro ruolo non lo scegliete voi, lo decide quello che fate.
Quasi tutti si fermano alla distinzione fra chi costruisce e chi usa, e per la maggior parte delle imprese basta. C’è però un articolo che sposta un’azienda dalla seconda casella alla prima senza che nessuno lo decida, ed è il più ignorato del regolamento.
Le categorie coperte sono sette, elencate dall’articolo 2. Una PMI italiana che usa strumenti di altri sta nella seconda, quella dei deployer stabiliti nell’Unione.
Il regolamento arriva anche fuori dall’Unione. Basta che l’output del sistema venga usato qui, a prescindere da dove stanno la società e il server.
I ruoli definiti sono sei, non due. Fornitore, deployer, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore. Il regolamento li chiama tutti operatori.
Chi appone il proprio marchio su un sistema ad alto rischio ne diventa il fornitore. Lo dice l’articolo 25, e vale anche per chi cambia la finalità di uno strumento generico.
Questo pezzo sta dentro la guida agli obblighi dell’AI Act per le aziende e le PMI e ne approfondisce l’ambito di applicazione. È scritto per chi dirige un’impresa, e finisce dove comincia il lavoro di un avvocato.
Le sette categorie dell’articolo 2
L’articolo 2, paragrafo 1, elenca a chi si applica il regolamento, e l’elenco è più largo di quanto si creda. Comprende i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, stabiliti qui o in un paese terzo, e i deployer che hanno il luogo di stabilimento o sono situati nell’Unione.
Prosegue con i fornitori e i deployer di paesi terzi quando l’output arriva nell’Unione, gli importatori e i distributori, i fabbricanti di prodotti che immettono un sistema di IA insieme al proprio prodotto e con il proprio nome, i rappresentanti autorizzati di fornitori non stabiliti nell’Unione, e le persone interessate che si trovano nell’Unione.
L’ultima voce sorprende, e conta. Le persone su cui il sistema viene usato non hanno obblighi, hanno posizione: il regolamento le nomina perché sono i soggetti che le regole proteggono, ed è da lì che nascono i reclami.
Il criterio che porta il regolamento fuori dall’Europa
La lettera c) del paragrafo 1 è la disposizione che rende l’AI Act una norma con effetti globali. Copre fornitori e deployer stabiliti in un paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema sia utilizzato nell’Unione.
Il criterio è la destinazione del risultato, non la geografia dell’infrastruttura. Un fornitore americano che serve clienti europei rientra, e ci rientra anche un’azienda extra europea che usa un sistema i cui output finiscono qui. Per una PMI italiana la conseguenza pratica è rassicurante: gli strumenti che comprate sono soggetti al regolamento anche quando il venditore è oltreoceano, e potete chiederglielo per contratto.
Il pilastro della guida spiega lo stesso principio applicato agli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. Qui il punto è più generale, e vale per tutto il regolamento.
Sei ruoli, non due
L’articolo 3 definisce le figure, e il regolamento le raccoglie sotto il termine operatore. Conoscerle serve perché gli obblighi non si distribuiscono a caso: seguono il ruolo, e il ruolo si ricava dai fatti.
| Ruolo | Definizione del regolamento | Quando è il vostro |
|---|---|---|
| Fornitorearticolo 3, punto 3 | Chi sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito. |
Se costruite o fate costruire uno strumento e lo mettete in circolazione a vostro nome. Anche gratis. |
| Deployerarticolo 3, punto 4 | Chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel corso di un’attività personale non professionale. |
Il caso della quasi totalità delle PMI. Comprate strumenti di terzi e li usate in azienda. |
| Importatorearticolo 3, punto 6 | Chi è stabilito nell’Unione e immette sul mercato un sistema che reca il nome o il marchio di un soggetto stabilito in un paese terzo. |
Se rivendete in Europa uno strumento di un produttore extra europeo lasciandone il marchio. |
| Distributorearticolo 3, punto 7 | Chi sta nella catena di approvvigionamento, diverso dal fornitore e dall’importatore, e mette a disposizione un sistema sul mercato dell’Unione. |
Se rivendete o integrate strumenti altrui per i vostri clienti. |
| Rappresentante autorizzatoarticolo 3, punto 5 | Chi è stabilito nell’Unione e ha ricevuto e accettato un mandato scritto da un fornitore per adempiere gli obblighi per suo conto. |
Solo con un mandato scritto. Non è un ruolo in cui si finisce per caso. |
| Fabbricante del prodottoarticolo 2, lettera e) | Chi immette sul mercato un prodotto insieme a un sistema di IA, con il proprio nome o marchio. |
Se producete macchine o dispositivi con dentro una componente intelligente. |
La differenza pratica fra i due ruoli principali sta nella quantità di obblighi. Il fornitore risponde dell’articolo 16 e di tutto l’impianto di conformità; il deployer di sistemi ad alto rischio risponde dell’articolo 26, molto più leggero. Sotto l’alto rischio, il deployer ha soprattutto obblighi di informazione.
Il ruolo conta anche quando si arriva alle conseguenze. L’articolo 99, paragrafo 4, mette nella stessa fascia, fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale totale annuo, sia gli obblighi dei fornitori dell’articolo 16 sia quelli dei deployer dell’articolo 26. Cambia quanti obblighi avete, non quanto costa sbagliarli, e per le PMI si applica l’importo inferiore fra i due parametri.
Quando chi usa diventa chi fornisce
È l’articolo 25, e cambia la posizione di un’azienda senza che nessuno firmi niente. Un distributore, un importatore, un deployer o un altro terzo è considerato fornitore di un sistema ad alto rischio, con tutti gli obblighi dell’articolo 16, in tre circostanze.
«Se appone il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi al riguardo.»
Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 25, paragrafo 1, lettera a)
La seconda circostanza è la modifica sostanziale di un sistema ad alto rischio già in circolazione. La terza è la più insidiosa: cambiare la finalità prevista di un sistema non classificato ad alto rischio, anche un sistema per finalità generali, in modo che diventi ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6.
Tradotto in un caso reale: un’azienda prende un modello generativo generico e lo usa per filtrare le candidature a un posto di lavoro. Quell’uso ricade nel punto 4 dell’allegato III, quindi ha cambiato la finalità portando il sistema nell’alto rischio, e l’articolo 25 la mette nei panni del fornitore. Il quadro completo della classificazione sta nella pagina sui livelli di rischio dell’AI Act.
Il paragrafo 2 chiude il cerchio: quando accade, il fornitore iniziale non è più considerato fornitore di quel sistema, e deve cooperare mettendo a disposizione informazioni e accesso tecnico ragionevolmente atteso. La lettera a) fa salvi gli accordi contrattuali, il che rende il contratto con il vostro fornitore un documento che conviene leggere prima di rimarchiare qualcosa.
A chi il regolamento non si applica
Le esclusioni stanno nello stesso articolo 2, e sono più strette di come vengono raccontate. Il regolamento non si applica ai sistemi immessi, messi in servizio o usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente da chi svolge l’attività.
Non si applica ai sistemi sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici, né alle attività di ricerca, prova e sviluppo precedenti all’immissione sul mercato. Su quest’ultima c’è un limite netto: le prove in condizioni reali non rientrano nell’esclusione.
L’esclusione che viene invocata più spesso a sproposito è il paragrafo 10, sugli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che usano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale. Riguarda l’uso privato a casa. Un titolare che usa un modello generativo per il lavoro della sua azienda non è in quel caso, nemmeno se lo usa dal proprio portatile.
Restano poi fuori i settori estranei al diritto dell’Unione, e il regolamento non pregiudica le norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, quelle sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza dei prodotti, né il GDPR, come spiega la pagina su AI Act e GDPR.
La riga che lascia spazio agli Stati sui lavoratori
Il paragrafo 11 dell’articolo 2 dice una cosa che in Italia ha già prodotto effetti. Il regolamento non osta a che l’Unione o gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni più favorevoli ai lavoratori in relazione all’uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o incoraggino contratti collettivi più favorevoli.
È la porta da cui passa l’articolo 11 della legge 132/2025, che obbliga il datore di lavoro o il committente a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nei casi e nei modi del decreto legislativo 152 del 1997.
Per un’impresa italiana significa che guardare solo il regolamento europeo non basta a sapere cosa deve fare verso i propri dipendenti. Su quel fronte la norma da leggere è italiana, e prevede un obbligo che l’AI Act non contiene.
Come stabilire il proprio ruolo in dieci minuti
Il ruolo si ricava dai fatti, quindi il modo più rapido è rispondere a tre domande per ogni sistema che avete in casa. Vanno fatte per sistema, perché la stessa azienda può essere deployer di uno strumento e fornitore di un altro.
Uno, chi ci mette il nome. Se lo strumento arriva ed è usato con il marchio di chi lo ha costruito, siete deployer. Se ci mettete il vostro nome davanti ai clienti, guardate l’articolo 25 prima di proseguire.
Due, che cosa gli fate fare. La finalità d’uso reale, non quella del catalogo. Se avete portato uno strumento generico dentro un caso dell’allegato III, il ruolo è cambiato con l’uso.
Tre, chi c’è dopo di voi. Se rivendete, integrate o mettete a disposizione lo strumento ad altri, siete anche distributori, e gli obblighi si sommano invece di sostituirsi.
Il punto umano, e cosa firmiamo prima di costruire
Quando un sistema viene costruito su misura, la domanda su chi è il fornitore va decisa prima della prima riga di codice, non dopo. La lettera a) dell’articolo 25 fa espressamente salvi gli accordi contrattuali che ripartiscono diversamente gli obblighi, e quel passaggio si scrive nel contratto o non esiste.
Nei sistemi che costruiamo la regola operativa è scritta insieme al perimetro: ogni messaggio che impegna l’azienda, cioè offerte, preventivi, prezzi e conferme, parte solo dopo che una persona lo ha letto e approvato. Le risposte su informazioni già approvate dal titolare possono partire da sole, il titolare accende e spegne la funzione canale per canale, e la risposta dichiara di essere un sistema come chiede l’articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026.
Il perimetro esteso, con quello che non facciamo mai, sta nei principi AI, e l’elenco dei sistemi che usiamo davvero nella pagina di trasparenza AI.
Domande e risposte
A chi si applica l’AI Act?
L’articolo 2, paragrafo 1, elenca sette categorie: fornitori che immettono sistemi nell’Unione anche se stabiliti altrove; deployer stabiliti o situati nell’Unione; fornitori e deployer di paesi terzi quando l’output è usato nell’Unione; importatori e distributori; fabbricanti di prodotti che immettono un sistema col proprio marchio; rappresentanti autorizzati; e le persone interessate che si trovano nell’Unione.
Una PMI italiana che usa strumenti di terzi rientra quasi sempre nella seconda categoria, quella dei deployer.
Si applica anche alle aziende fuori dall’Unione europea?
Sì. La lettera a) copre i fornitori che immettono sistemi sul mercato dell’Unione a prescindere da dove sono stabiliti. La lettera c) va oltre: copre fornitori e deployer di paesi terzi laddove l’output prodotto dal sistema sia utilizzato nell’Unione.
Conta dove finisce il risultato, non dove stanno la società o il server. Per chi compra strumenti, la conseguenza utile è che il regolamento vale anche quando il venditore è oltreoceano.
Chi usa un sistema può diventarne il fornitore?
Sì, per l’articolo 25, in tre circostanze: se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già in circolazione, salvo diversi accordi contrattuali; se vi apporta una modifica sostanziale; oppure se cambia la finalità prevista di un sistema non ad alto rischio, anche generico, in modo che lo diventi.
Quando succede, chi lo aveva immesso sul mercato non ne è più considerato fornitore, e deve cooperare fornendo informazioni e accesso tecnico.
A chi non si applica?
Non si applica ai sistemi usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, a quelli sviluppati al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici, e alle attività di ricerca, prova e sviluppo precedenti all’immissione sul mercato. Le prove in condizioni reali restano invece dentro.
Il paragrafo 10 esclude gli obblighi dei deployer che sono persone fisiche in un’attività non professionale puramente personale: riguarda l’uso privato, non l’uso in azienda dal proprio portatile.
Quali ruoli prevede il regolamento?
L’articolo 3 ne definisce sei, che il regolamento chiama complessivamente operatori: fornitore, deployer, fabbricante del prodotto, rappresentante autorizzato, importatore, distributore.
Il fornitore sviluppa e immette sul mercato con il proprio nome, anche gratuitamente. Il deployer usa il sistema sotto la propria autorità. Gli obblighi seguono il ruolo, e il ruolo si ricava dai fatti invece di essere scelto.
Note sulle fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), EUR-Lex: articolo 2 per l’ambito di applicazione e le esclusioni, articolo 3 per le definizioni dei ruoli, articolo 16 per gli obblighi del fornitore, articolo 25 per la responsabilità lungo la catena del valore, articolo 26 per gli obblighi del deployer di sistemi ad alto rischio.
- Legge 23 settembre 2025 n. 132, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025: articolo 11 sull’obbligo di informare il lavoratore, che si innesta sullo spazio lasciato agli Stati membri dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento.
- Le definizioni dei ruoli sono riportate in forma sintetica e con parole nostre, oltre la citazione breve. Per una qualificazione che produce effetti va letto il testo integrale dell’articolo 3, perché ogni definizione contiene precisazioni che questa pagina non riporta tutte.
- Questa pagina non elenca gli obblighi che discendono da ciascun ruolo, perché sono materia dei Capi II e III e cambiano a seconda del livello di rischio del sistema.
Questo articolo è una ricognizione operativa, non un parere legale. Sulla qualificazione del vostro ruolo in un caso concreto, che porta conseguenze contrattuali, la risposta la dà un professionista che guarda la vostra azienda.
Il ruolo si decide prima di costruire. Dopo si eredita, e costa.
Se state per mettere il vostro nome su un sistema, o per usarne uno generico dentro un processo che tocca candidati o clienti, la posizione che assumete davanti al regolamento cambia. Deciderlo prima costa una conversazione, scoprirlo dopo costa una riprogettazione. Sono quindici minuti in chiamata, con il Cruscotto aperto.