Le sanzioni dell’AI Act. I numeri che circolano sono i massimi, e per una PMI la regola è rovesciata.
Trentacinque milioni di euro è la cifra che si vede in ogni articolo e in ogni annuncio di corso. È un massimo teorico legato alle pratiche vietate, e il regolamento contiene una riga che per le piccole imprese ribalta il criterio di calcolo.
Le fasce sono tre, all’articolo 99: fino a 35 milioni o il 7% per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o il 3% per un elenco di obblighi, fino a 7,5 milioni o l’1% per le informazioni fuorvianti alle autorità.
Per le PMI si applica l’importo inferiore fra la cifra fissa e la percentuale, non il maggiore. È il paragrafo 6, e vale per tutte e tre le fasce.
L’importo si determina su dieci criteri, fra cui la cooperazione, l’autodenuncia e le misure già adottate. Il massimo edittale non è il punto di partenza del calcolo.
In Italia il quadro non è completo. La vigilanza spetta all’ACN, ma i decreti che le assegnano i poteri sanzionatori sono attesi entro il 10 ottobre 2026.
Questo pezzo sta dentro la guida agli obblighi dell’AI Act per le aziende e le PMI e ne approfondisce il regime sanzionatorio. È scritto per chi dirige un’impresa, e finisce dove comincia il lavoro di un avvocato.
Le tre fasce dell’articolo 99
Il regolamento distingue per gravità, e la distanza fra la fascia più alta e quella più bassa è di quasi cinque volte. Ogni fascia indica un tetto, non un importo dovuto.
| Fascia | Cosa punisce | Tetto |
|---|---|---|
| Pratiche vietatearticolo 99, paragrafo 3 | La non conformità al divieto delle pratiche dell’articolo 5, cioè le condotte che nessuna misura organizzativa rende ammissibili. |
35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore |
| Obblighi degli operatoriarticolo 99, paragrafo 4 | Un elenco chiuso: obblighi dei fornitori (articolo 16), dei rappresentanti autorizzati (22), degli importatori (23), dei distributori (24), dei deployer (26), degli organismi notificati (31, 33 e 34) e la trasparenza (50). |
15 milioni di euro o il 3%, se superiore |
| Informazioni fuorviantiarticolo 99, paragrafo 5 | La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti in risposta a una richiesta. |
7,5 milioni di euro o l’1%, se superiore |
La fascia intermedia è quella che tocca un’impresa ordinaria, perché contiene gli obblighi del deployer e la trasparenza. La prima riguarda condotte che una PMI normalmente non mette in atto, e la terza si attiva soltanto dopo che un’autorità ha già bussato.
La riga che ribalta il calcolo per le piccole imprese
È il paragrafo 6, e viene citato molto raramente. Nel caso delle PMI, comprese le start up, ciascuna sanzione pecuniaria è pari al massimo alle percentuali o all’importo indicati nei paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.
«Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all’importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.»
Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 99, paragrafo 6
Per tutti gli altri operatori il criterio è opposto: si applica il valore più alto fra la cifra fissa e la percentuale. Per un’impresa con dieci milioni di fatturato la differenza fra i due criteri, nella fascia intermedia, sta fra trecentomila euro e quindici milioni.
C’è anche una seconda protezione, nel paragrafo 1: gli Stati membri, quando stabiliscono le proprie norme sanzionatorie, devono tenere conto degli interessi delle PMI, comprese le start up, e della loro sostenibilità economica. È una direttiva rivolta al legislatore nazionale, e in Italia quel legislatore non ha ancora scritto la norma.
I dieci criteri con cui si arriva a una cifra
Il paragrafo 7 elenca le circostanze da considerare per decidere se infliggere una sanzione e per determinarne l’importo. La sola esistenza di quell’elenco dice che il massimo edittale è un tetto, e che il percorso per arrivarci è lungo.
Fra i criteri: natura, gravità e durata della violazione, con il numero di persone interessate e il livello del danno; le sanzioni già inflitte da altre autorità per lo stesso fatto; le dimensioni, il fatturato e la quota di mercato dell’operatore; i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate.
Quattro criteri premiano il comportamento dell’impresa, ed è su quelli che si può lavorare prima che succeda qualcosa: il grado di cooperazione con le autorità, il grado di responsabilità tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate, il modo in cui l’autorità è venuta a conoscenza della violazione e se sia stata notificata dall’operatore stesso, e il carattere doloso o colposo.
Tradotto: una lista dei sistemi in uso, un registro delle iniziative di formazione e un punto di approvazione umano documentato non sono adempimenti formali. Sono esattamente ciò che il paragrafo 7 chiede di guardare.
Le sanzioni che infligge la Commissione
Accanto alle autorità nazionali c’è un canale europeo diretto, che riguarda i fornitori di modelli. L’articolo 101 consente alla Commissione di infliggere ai fornitori di modelli di IA per finalità generali sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di euro, se superiore.
I presupposti sono quattro: aver violato le pertinenti disposizioni del regolamento, non aver ottemperato a una richiesta di documenti o informazioni, non aver ottemperato a una misura richiesta, oppure non aver dato accesso al modello per una valutazione. Serve il dolo o la negligenza.
Per un’impresa italiana quel canale non è un rischio, è un’informazione sul mercato: i fornitori dei modelli che usate rispondono direttamente alla Commissione, e l’articolo 100 prevede un meccanismo analogo, affidato al Garante europeo della protezione dei dati, per le istituzioni dell’Unione.
Quello che nell’elenco non c’è
L’elenco del paragrafo 4 è chiuso e nomina articoli precisi. Alcuni obblighi importanti non ci sono, e il caso più rilevante per una piccola impresa è l’articolo 4 sull’alfabetizzazione del personale, che resta fuori da quella fascia.
Non significa che l’obbligo sia privo di conseguenze. Il paragrafo 1 dello stesso articolo 99 lascia agli Stati membri il compito di stabilire le norme sulle sanzioni e le altre misure di esecuzione, che possono comprendere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, e chiede che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Il punto pratico è che per quegli obblighi la risposta arriva dal diritto nazionale, non da una cifra europea già scritta. Chiunque vi indichi un importo preciso per la formazione mancata sta citando una norma che, in quella forma, non esiste.
Due impianti che possono sommarsi
L’AI Act non sostituisce il regime sanzionatorio della protezione dei dati. Il GDPR, all’articolo 83, arriva fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo per una parte delle violazioni, e fino a 20 milioni o il 4% per le più gravi, comprese quelle sui principi di base del trattamento e sulle condizioni del consenso.
Le autorità sono diverse e i presupposti anche, come spiega la pagina su AI Act e GDPR: in Italia il Garante interviene sul trattamento dei dati, l’ACN sull’AI Act. Una stessa vicenda può toccare entrambi i piani, per esempio un assistente non dichiarato che tratta dati di clienti senza una base giuridica.
Il regolamento tiene conto del rischio di duplicazione. La lettera b) del paragrafo 7 chiede di considerare se altre autorità di vigilanza del mercato abbiano già applicato sanzioni allo stesso operatore per la stessa violazione, e la lettera c) estende il ragionamento alle violazioni di altre norme derivanti dalla medesima condotta.
Chi può sanzionare in Italia, oggi
L’articolo 20 della legge 132/2025 designa AgID e ACN come Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, e attribuisce all’ACN la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie. Restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS come autorità di vigilanza del mercato nei rispettivi settori.
Il quadro però non è completo. L’articolo 24 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi che attribuiscono a quelle autorità tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 10 ottobre 2026.
La lettura onesta è che gli obblighi europei sono pieni mentre l’impianto sanzionatorio italiano è in costruzione, e che quella finestra si sta chiudendo. Il calendario completo delle scadenze tiene insieme le due sequenze, europea e italiana.
Il rischio realistico, e cosa lo riduce
Per un’impresa ordinaria il pericolo concreto sta molto lontano dal massimo edittale, e ha una forma sola: un reclamo di un cliente, di un candidato o di un dipendente che apre un’istruttoria. Da quel momento contano soltanto due cose, e sono entrambe documentali.
La prima è cosa riuscite a mostrare: quali sistemi girano, chi li usa, cosa è stato spiegato alle persone, quali dichiarazioni sono in pagina, chi approva prima che un messaggio parta. La seconda è quando lo avete scritto, perché un documento datato prima dell’incidente pesa in modo diverso da uno prodotto dopo.
Nei sistemi che costruiamo quella traccia nasce insieme al sistema: ogni messaggio che impegna l’azienda, cioè offerte, preventivi, prezzi e conferme, parte solo dopo che una persona lo ha letto e approvato. Le risposte su informazioni già approvate dal titolare possono partire da sole, il titolare accende e spegne la funzione canale per canale, e la risposta dichiara di essere un sistema come chiede l’articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026.
Il perimetro esteso, con quello che non facciamo mai, sta nei principi AI, e l’elenco dei sistemi che usiamo davvero nella pagina di trasparenza AI.
Domande e risposte
Quali sono le sanzioni dell’AI Act?
L’articolo 99 prevede tre fasce. Fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale totale annuo per la violazione dei divieti dell’articolo 5. Fino a 15 milioni o il 3% per un elenco chiuso di obblighi, fra cui quelli dei fornitori (articolo 16), dei deployer (articolo 26) e la trasparenza (articolo 50).
Fino a 7,5 milioni o l’1% per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità. Sono tetti, non importi automatici.
Le PMI pagano quanto le grandi aziende?
No. Il paragrafo 6 stabilisce che per le PMI, comprese le start up, ciascuna sanzione è pari al massimo alle percentuali o all’importo dei paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore. Per tutti gli altri vale il criterio opposto, cioè il valore più alto fra cifra fissa e percentuale.
Il paragrafo 1 aggiunge che gli Stati membri, nello scrivere le norme nazionali, devono tenere conto degli interessi delle PMI e della loro sostenibilità economica.
Chi puo' applicarle in Italia?
L’articolo 20 della legge 132/2025 designa AgID e ACN, e attribuisce all’ACN la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie. Restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nei rispettivi settori.
Il quadro non è completo: l’articolo 24 delega il Governo ad attribuire quei poteri con decreti legislativi entro il 10 ottobre 2026. Fino ad allora l’impianto sanzionatorio italiano resta in costruzione, mentre gli obblighi europei sono pieni.
Come si decide l’importo?
Il paragrafo 7 elenca dieci circostanze: natura, gravità e durata della violazione con il numero di persone interessate; le sanzioni già inflitte da altre autorità; dimensioni, fatturato e quota di mercato; i benefici conseguiti o le perdite evitate; il grado di cooperazione; le misure tecniche e organizzative attuate; come l’autorità ha saputo della violazione e se l’operatore l’abbia notificata; il carattere doloso o colposo; le azioni di attenuazione del danno.
Quattro di questi premiano quello che un’impresa fa prima che succeda qualcosa.
AI Act e GDPR possono sanzionare lo stesso fatto?
Sono impianti separati che puniscono cose diverse, e possono attivarsi entrambi. Il GDPR (articolo 83) arriva a 10 milioni o il 2% e, per le violazioni più gravi, a 20 milioni o il 4%. L’AI Act arriva a 35 milioni o il 7% per le pratiche vietate.
Le autorità sono diverse: in Italia il Garante sul trattamento dei dati, l’ACN sull’AI Act. Il paragrafo 7, lettera b), chiede però di considerare le sanzioni già inflitte da altre autorità per la stessa violazione.
Note sulle fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), EUR-Lex: articolo 99 per le tre fasce, l’elenco chiuso del paragrafo 4, la regola per le PMI del paragrafo 6 e i dieci criteri del paragrafo 7; articolo 100 per le istituzioni dell’Unione; articolo 101 per i fornitori di modelli per finalità generali.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), EUR-Lex: articolo 83, paragrafi 4 e 5, per le due fasce di 10 milioni o 2% e 20 milioni o 4%.
- Legge 23 settembre 2025 n. 132, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025: articolo 20 sulle autorità nazionali e sulle competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS; articolo 24 sulla delega e sui poteri sanzionatori.
- Questa pagina non indica un importo per la violazione dell’articolo 4, perché quell’articolo non compare nell’elenco chiuso del paragrafo 4 e la conseguenza dipende dalle norme nazionali che l’Italia deve ancora adottare. Quando una cifra non esiste, non la si stima.
- Gli esempi di calcolo nel testo sono costruiti per spiegare la differenza fra i due criteri, e non descrivono un caso reale né una sanzione realmente inflitta.
Questo articolo è una ricognizione operativa, non un parere legale. Su una contestazione concreta, o su come rispondere a una richiesta di un’autorità, la risposta la dà un professionista che guarda la vostra azienda.
Quattro criteri su dieci premiano quello che avete fatto prima.
La lista dei sistemi, il registro della formazione e il punto di approvazione umano sono documenti di mezza giornata, e sono esattamente quello che l’articolo 99 chiede di guardare quando decide un importo. Quei documenti contano però solo se portano una data anteriore al problema, e una data non si aggiunge a posteriori. Sono quindici minuti in chiamata, con il Cruscotto aperto.