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AI Act9 settembre 20269 minuti di lettura

I livelli di rischio dell’AI Act. E il punto in cui una PMI ci finisce dentro senza accorgersene.

Quasi tutte le spiegazioni partono da una piramide colorata. La piramide non sta nel regolamento, e la domanda che conta davvero non è a che livello sta l’intelligenza artificiale, ma a che livello sta l’uso che ne fate voi.

In breve

I gradi si contano in quattro: pratiche vietate, alto rischio, obblighi di trasparenza, rischio minimo. Il regolamento non usa la parola livelli e non disegna nessuna piramide.

La classificazione segue l’uso, non lo strumento. Lo stesso modello generativo sta nel rischio minimo se scrive descrizioni di prodotto, e nell’alto rischio se filtra candidature.

Il punto 4 dell’allegato III è quello che tocca le imprese ordinarie. Assunzione, selezione, filtro dei curriculum, valutazione delle prestazioni: tutto alto rischio.

Due divieti riguardano anche un’azienda normale: inferire le emozioni sul luogo di lavoro, e costruire banche dati di volti raccogliendo immagini dal web senza un bersaglio.

Questo pezzo sta dentro la guida agli obblighi dell’AI Act per le aziende e le PMI e ne isola la classificazione. È scritto per chi dirige un’impresa, e finisce dove comincia il lavoro di un avvocato.

Quattro gradi, e la piramide che nessuno ha scritto

Il Regolamento (UE) 2024/1689 costruisce quattro trattamenti diversi, ma non li chiama livelli e non li disegna. La piramide che circola ovunque è una rappresentazione divulgativa, comoda per spiegare e assente dal testo. Dirlo serve, perché chi cerca la piramide dentro la norma non la trova e pensa di aver letto male.

GradoCosa comportaDa quando
Pratiche vietatearticolo 5

Dieci pratiche che non si possono immettere sul mercato, mettere in servizio o usare. Nessuna conformità le rende ammissibili.

2 febbraio 2025 per le otto originarie, 2 dicembre 2026 per le due aggiunte nel 2026

Alto rischioarticolo 6 e allegato III

Il grosso del regolamento: gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione, sorveglianza umana, obblighi specifici per il deployer.

2 dicembre 2027 per i sistemi dell’allegato III, 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I, dopo il rinvio del 2026

Obblighi di trasparenzaarticolo 50

Dire che c’è un’intelligenza artificiale in mezzo, marcare i contenuti generati o manipolati, dichiarare voci e volti sintetici.

2 agosto 2026

Rischio minimotutto il resto

Nessun obbligo specifico oltre a quelli generali, fra cui l’alfabetizzazione del personale dell’articolo 4. Ci sta la maggior parte degli usi ordinari.

L’articolo 4 vale dal 2 febbraio 2025

La cosa utile da portarsi via è che i gradi non descrivono tecnologie, descrivono usi. Nessuno strumento è ad alto rischio in sé, e la stessa licenza software può stare in due gradi diversi a seconda di cosa ci fate.

Le pratiche vietate, e le due che toccano un’azienda ordinaria

L’articolo 5 elencava otto pratiche vietate, in vigore dal 2 febbraio 2025, e l’omnibus digitale del 2026 ne ha aggiunte due, applicabili dal 2 dicembre 2026: la generazione o manipolazione non consensuale di immagini intime di persone riconoscibili, e il materiale della direttiva 2011/93/UE. Delle otto originarie, sei riguardano scenari lontani da un’impresa privata: punteggio sociale, polizia predittiva sulla base dei tratti della personalità, identificazione biometrica in tempo reale per attività di contrasto, categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche protette.

Due invece possono capitare a chiunque. La prima è l’inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, vietata salvo eccezioni: ci ricade il software che analizza il tono di voce dei dipendenti nelle chiamate o l’espressione del viso in videochiamata per misurare l’ingaggio.

La seconda è la creazione o l’ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. Riguarda chi pensa di costruirsi un archivio di volti raccogliendo foto dal web.

La violazione del divieto sta nella fascia sanzionatoria più alta del regolamento, all’articolo 99: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore.

Le due porte dell’alto rischio

L’articolo 6 prevede due ingressi distinti, e confonderli è l’errore più comune. Il primo passa dai prodotti: il sistema è un componente di sicurezza di un prodotto, oppure è esso stesso un prodotto, coperto dalla normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I, e quel prodotto è soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi.

Il secondo passa dai casi d’uso: il sistema rientra in uno degli otto settori dell’allegato III. È la porta che riguarda le imprese di servizi, il commercio e la manifattura leggera, perché non dipende da come è fatto lo strumento ma da cosa gli fate fare.

Le due porte hanno anche calendari diversi, e nel 2026 sono stati spostati entrambi. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha riscritto l’articolo 113: gli obblighi del Capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I. La data originaria era il 2 agosto 2026 per entrambi.

Il rinvio riguarda i requisiti dei sistemi ad alto rischio, non tutto il regolamento. I divieti dell’articolo 5, l’alfabetizzazione dell’articolo 4 e gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 restano alle loro date, quindi un’impresa non guadagna tempo sulle cose che la riguardano davvero oggi.

Gli otto settori dell’allegato III, e quale vi riguarda

L’allegato III elenca otto aree. Cinque riguardano quasi solo il settore pubblico o attività regolamentate, e per un’impresa privata ordinaria si leggono in trenta secondi. Le tre che conviene guardare davvero sono la 4, la 5 e in parte la 1.

PuntoCosa copreRiguarda una PMI?
1 · Biometria

Identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica su attributi sensibili, riconoscimento delle emozioni. Resta fuori la semplice verifica che una persona sia chi dice di essere.

Raramente, e solo se usate sistemi di questo tipo. Il riconoscimento delle emozioni sul lavoro è comunque vietato dall’articolo 5.

4 · Occupazione e lavoro

Assunzione e selezione, in particolare annunci mirati, analisi e filtro delle candidature, valutazione dei candidati. E le decisioni su promozioni, cessazioni, assegnazione di compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni.

Sì, ed è il caso più frequente. Basta uno strumento che screma i curriculum.

5 · Servizi essenziali

Ammissibilità a prestazioni pubbliche, valutazione dell’affidabilità creditizia o del merito di credito, prezzi e rischi nelle assicurazioni sulla vita e sanitarie, gestione delle chiamate di emergenza.

Solo se operate nel credito o nell’assicurazione. L’individuazione di frodi finanziarie è esclusa.

2, 3, 6, 7, 8

Infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, attività di contrasto, migrazione e frontiere, giustizia e processi democratici.

No, salvo che l’impresa operi in quei settori o per conto di autorità pubbliche.

Il punto 4 è quello che sorprende, perché non richiede niente di esotico. Un’azienda di venti persone che compra uno strumento per ordinare i curriculum in arrivo sta usando un sistema che il regolamento classifica come ad alto rischio, con gli obblighi del deployer che ne discendono.

La deroga che alleggerisce, e il limite che la chiude

L’articolo 6, paragrafo 3, prevede una via d’uscita. Un sistema elencato nell’allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Serve almeno una di quattro condizioni: il sistema svolge un compito procedurale limitato; migliora il risultato di un’attività umana già completata; rileva schemi decisionali o deviazioni senza sostituire o influenzare la valutazione umana precedente senza revisione; oppure svolge un compito preparatorio per una valutazione dell’allegato III.

«Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all’allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.»
Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 6, paragrafo 3

Quella riga chiude la porta nel caso più interessante. Uno strumento che ordina i curriculum imparando dai profili dei candidati fa profilazione, e la deroga non lo salva. Il paragrafo 4 aggiunge che il fornitore convinto di rientrare nella deroga deve documentare la valutazione prima di immettere il sistema sul mercato.

Il grado in cui sta quasi tutto quello che usate

Un assistente che risponde ai clienti, un modello che scrive descrizioni di prodotto, un sistema che trascrive chiamate o traduce schede tecniche non sono ad alto rischio per il solo fatto di esistere. Stanno nella fascia degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026, oppure direttamente nel rischio minimo.

Gli obblighi di quella fascia sono di informazione: dire che c’è un’intelligenza artificiale quando una persona interagisce con essa, marcare i contenuti generati o manipolati nei casi previsti, dichiarare voci e volti sintetici. Il dettaglio completo, con la divisione fra fornitore e utilizzatore, sta nella guida agli obblighi per le PMI.

Nel rischio minimo non ci sono obblighi specifici, ma non è un vuoto. Vale comunque l’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4, che si applica dal 2 febbraio 2025, e valgono tutte le regole sui dati personali descritte nella pagina su AI Act e GDPR.

Come si classifica il proprio caso in mezz’ora

La classificazione si fa per uso, quindi il lavoro parte dalla lista degli usi e non da quella dei fornitori. Per ogni sistema in azienda si risponde a quattro domande, nell’ordine, e ci si ferma alla prima che risponde sì.

Uno, ricade in una delle pratiche dell’articolo 5? Se sì, si spegne, e nessuna misura organizzativa lo rende ammissibile. Due, l’uso rientra in uno degli otto settori dell’allegato III? Qui conta la finalità concreta, non il nome commerciale dello strumento.

Tre, il sistema parla con una persona o produce contenuti pubblicati? Allora servono le dichiarazioni dell’articolo 50. Quattro, niente di tutto questo? Rischio minimo, e resta la formazione delle persone che lo usano.

Le risposte vanno scritte, perché la classificazione è una valutazione e una valutazione non documentata non esiste. Il foglio che ne esce è lo stesso che serve per gli altri obblighi, quindi si compila una volta e si usa tre volte.

Il punto umano, che sposta il grado

C’è un aspetto pratico che il regolamento premia e che quasi nessuno sfrutta: dove si trova la decisione. Un sistema che prepara e segnala, lasciando la scelta a una persona che la esamina davvero, sta in una posizione diversa da uno che decide da solo, e la deroga dell’articolo 6, paragrafo 3, si muove proprio su quella linea.

Nei sistemi che costruiamo la regola è scritta prima del codice: ogni messaggio che impegna l’azienda, cioè offerte, preventivi, prezzi e conferme, parte solo dopo che una persona lo ha letto e approvato. Le risposte su informazioni già approvate dal titolare possono partire da sole, il titolare accende e spegne canale per canale, e la risposta dichiara di essere un sistema come chiede l’articolo 50.

Il perimetro esteso, con quello che non facciamo mai, sta nei principi AI, e l’elenco dei sistemi che usiamo davvero nella pagina di trasparenza AI.

Domande e risposte

Quanti sono i livelli di rischio dell’AI Act?

Nella pratica si contano quattro gradi: pratiche vietate (articolo 5), alto rischio (articolo 6 e allegato III), obblighi di trasparenza (articolo 50), e rischio minimo, cioè tutto il resto.

Il regolamento non usa mai la parola livelli e non contiene nessuna piramide: quella che si vede ovunque è una rappresentazione divulgativa, utile a spiegare ma assente dal testo.

Quali pratiche sono vietate?

L’articolo 5 ne elencava otto, in vigore dal 2 febbraio 2025: fra le altre le tecniche subliminali o manipolative che causano un danno significativo, lo sfruttamento delle vulnerabilità dovute a età o disabilità, il punteggio sociale, lo scraping non mirato di immagini facciali per costruire banche dati di volti, e l’inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro e a scuola, salvo eccezioni. L’omnibus del 2026 ne ha aggiunte due, applicabili dal 2 dicembre 2026, sulla generazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

La violazione sta nella fascia più alta dell’articolo 99: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo.

Quando un sistema è considerato ad alto rischio?

Ci sono due porte. La prima: il sistema è componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, coperto dalla normativa dell’allegato I e soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi. La seconda: l’uso rientra in uno degli otto settori dell’allegato III.

Il paragrafo 3 prevede una deroga per i sistemi dell’allegato III che svolgono compiti procedurali limitati o preparatori e non presentano rischio significativo. Quella deroga non vale mai se il sistema effettua profilazione di persone fisiche.

Una PMI può usare un sistema ad alto rischio senza saperlo?

Sì, e il caso frequente è il punto 4 dell’allegato III, su occupazione e gestione dei lavoratori: assunzione e selezione, annunci mirati, analisi e filtro delle candidature, valutazione dei candidati, decisioni su promozioni e cessazioni, monitoraggio delle prestazioni.

Un’azienda di venti persone che compra uno strumento per scremare i curriculum sta usando un sistema ad alto rischio, con gli obblighi del deployer che ne derivano.

Dove finisce un chatbot o un generatore di testi?

Fuori dall’alto rischio, nella fascia degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026. Un assistente che parla con i clienti e un modello che scrive testi non sono ad alto rischio per il solo fatto di esistere.

La classificazione cambia se quello stesso strumento viene usato per una finalità dell’allegato III, per esempio per valutare candidati a un posto di lavoro. Conta l’uso, non il prodotto.

Note sulle fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), EUR-Lex: articolo 5 per le pratiche vietate, articolo 6 per le regole di classificazione e la deroga del paragrafo 3, allegato III per gli otto settori, articolo 50 per gli obblighi di trasparenza, articolo 99 per le fasce sanzionatorie, articolo 113 per le date di applicazione.
  2. Regolamento (UE) 2026/1744, omnibus digitale sull’IA, pubblicato il 24 luglio 2026: le due nuove lettere dell’articolo 5, paragrafo 1, applicabili dal 2 dicembre 2026, e la riscrittura dell’articolo 113 che sposta il Capo III, sezioni 1, 2 e 3, al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. Le date dell’alto rischio circolano ancora ovunque nella versione superata, ed è il punto in cui conviene guardare la fonte.
  3. La rappresentazione a piramide dei livelli di rischio non compare nel testo del regolamento. È una sintesi divulgativa diffusa nella comunicazione istituzionale e nei commenti, e questa pagina la nomina come tale invece di attribuirla alla norma.
  4. Le voci dell’allegato III sono riportate in forma sintetica. Per una classificazione che produce effetti va letto il testo integrale del punto pertinente, perché ogni lettera contiene esclusioni che questa pagina non riporta tutte.
  5. Questa pagina non elenca gli obblighi che gravano sui fornitori e sui deployer di sistemi ad alto rischio, perché sono materia del Capo III e chiedono una lettura dedicata, di solito con un professionista.

Questo articolo è una ricognizione operativa, non un parere legale. Sulla classificazione di un sistema specifico, che produce conseguenze concrete, la risposta la dà un professionista che guarda la vostra azienda.

·Il passo successivo

La classificazione si fa sull’uso. Quindi si fa guardando i vostri processi.

Stabilire in quale grado cade ogni sistema che avete in casa richiede la lista degli usi, non quella dei fornitori, e la potete scrivere da soli in una mattinata. Il punto umano sposta il grado in cui cade un sistema, e lo sposta solo se sta nel progetto: aggiunto dopo, obbliga a rifare la classificazione da capo. Sono quindici minuti in chiamata, con il Cruscotto aperto.